Ma il contratto transitorio è valido anche se a canone libero?

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Ma il contratto transitorio è valido anche se a canone libero? - Dandel House Srl

NO NO e NO e ancora NO

Il contratto transitorio NON può avere il canone libero e non solo: sul contratto l’esigenza della transitorietà deve essere individuata nel testo e provata attraverso documentazione da allegare al contratto stesso. A Milano tutti i giorni vengono registrati contratti con una tempistica inferiore ai 18 mesi, ma non rispettano in minima parte le condizioni di cui parlerò.

Una delle tipologie contrattuali previste dalla legge 431/98 è il contratto di natura TRANSITORIA, ma per trovare le caratteristiche normative  che regolano questo contratto dobbiamo fare riferimento a 3 decreti Ministeriali di cui l’ultimo del 16 gennaio 2017 del Ministero Infrastrutture  e Trasporti e agli accordi locali stipulati tra le associazioni di categorie, i famosi accordi territoriali o piu comunemente conosciuti come CANONE CONCORDATO.

come CARATTERISTICHE principali abbiamo:

DURATA….STESURA…..IMPORTO

La DURATA deve essere minimo di 1 mese e massimo 18, la locazione si intende conclusa senza che sia necessaria alcun tipo di comunicazione dalle parti. é possibile il rinnovo (anche se non automatico) nel caso si verifichino ancora le cause di transitorietà o nell’accordo tra le parti a proseguire con il contratto di locazione, ma non più  di natura transitoria ma verrà sostituito con il classico 4+4.


La STESURA deve essere predisposta usando uno schema  predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture (Decreto ministeriale Allegato B), si distingue dal classico perché all’interno di questo  deve essere evidenziata la natura transitoria dello stesso, esempio, se la transitorietà è del conduttore, possiamo penare a un master o a un contratto di lavoro a tempo determinato, invece se la transitorietà è del locatore possiamo immaginare che questo sia andato all’estero per 12 mesi e al suo rientro, rientra in possesso del suo immobile. comunque questa transitorietà delle essere giustificata allegando la documentazione che l’attesta. Questo può essere scritto seguendo il modello tipo, importante è che ne segua il contenuto e i vincoli su durata e MISURA del canone.


L’ IMPORTO del canone di locazione può essere deciso liberamente SOLO NEI COMUNI CON MENO DI 10.000 abitanti. Invece, laddove il comune in cui si trova l’immobile ha più di 10.000 abitanti, i canoni di locazione devono rispettare degli accordi territoriali.
Tali accordi sono stipulati tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini e individuano delle fasce di oscillazione all’interno delle quali devono rientrare i canoni. Questi accordi locali possono essere consultati per verificare i valori previsti, come quelli siglati il 12 giugno 2023 tra le varie associazioni di categoria.

Nel caso di aggiornamenti dei contratti già in essere, l’ultimo decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 prevede che i canoni possano subire delle variazioni, con un margine di oscillazione fino al 20% dei valori stabiliti negli accordi locali.
Tali variazioni dipendono da fattori specifici, come la classe energetica dell’immobile, la sua ubicazione e la presenza di eventuali migliorie strutturali o di servizi aggiuntivi.
È fondamentale che questi aggiornamenti siano sempre in conformità con gli accordi stipulati dalle associazioni di categoria per garantire l’equilibrio tra le parti contrattuali.

Articolo a cura di Affitti Vendite Milano www.avmilano.com.

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